Il ruolo della gestione energetica nella sala compressori: metodi, percorsi e strategie per il futuro

La marcatura U.K.C.A. regole per l’uso

LA VALIDITÀ DEL “CE” IN UK VALIDA FINO ALLA FINE DEL 2022

Per non ricorrere allo SCITALE

Le attività di cyber security si applicano a diversi livelli e puntano alla protezione di computer, programmi, reti e dati. Sono richieste misure di sicurezza che si fondano su tre elementi: le persone,
i processi e la tecnologia. Una triplice barriera difensiva, quindi, che protegge dalle minacce provenienti dal web. Vulnerabilità e importanza del dato.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ARIA COMPRESSA: RELAZIONI E SOMIGLIANZE

Fra automazione e ragionamento: un piccolo viaggio attraverso la realtà virtuale. Buona lettura.

 

Linee di gronda e linee centripete: Un viaggio all’interno del sistema ARIA COMPRESSA. Normativa, Sicurezza, Economia Circolare e Tecnologia nell’Aria Compressa E.S.Co. – INDUSTRIA 4.0 – Energia e risparmio energetico

 

 

BUONE FESTE!

ANIMAC NEWS NR. 012/2021

ANIMAC NEWS NUMERO Dicembre / 2021


Con la presente trasmetto il nuovo numero di Animac News in formato pdf.

In questo numero parliamo di

Risparmio energetico, produzione e distribuzione dell’aria compressa dell’importante evento formativo che si terrà ad aprile 2022.

Vi invitiamo a contattarci per qualsiasi chiarimento. E’ possibile sponsorizzare l’evento Chiedeteci come.

Ricordo inoltre che per il 2022 l’associazione ad Animac è gratuita e La invito a compilare il form di adesione visitando il sito www.animac.it


Buona lettura, e

BUON NATALE E BUON INIZIO ANNO NUOVO!

 

12 2021 02 ANIMAC NEWS

 

SICUREZZA impianti quattro parametri chiave

La sicurezza di un impianto è funzione di molti parametri e tutti diversi tra loro i quali, a volte, agiscono in contemporaneità,
e con un tempismo degno di un centometrista, per causare l’evento dannoso da cui deriva poi l’infortunio. L’unico modo per avere
un alleato ed evitare l’evento? Preparazione, prudenza, formazione e responsabilità. Per evitare di essere complici di quel “detto”
che tanto va di moda: il migliore è quello che costa meno.

 

 

Pronte per essere consultate e scaricate gratuitamente le pubblicazioni tecniche di Animac

Finalmente delle linee guida tecniche gratuite e scaricabili. Con queste premesse Animac mette a vostra disposizione una serie di manuali tecnici per rimanere aggiornati nei meandri della normativa sulle apparecchiature a pressione.

Scaricate i documenti e portateli con voi. VI serviranno!

Potete accedere sia direttamente dal link in calce sia percorrendo il menù nella sezione “Pubblicazioni Tecniche”.

Buona lettura!

 

Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”

A livello nazionale, le discariche sono disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2003, in recepimento della Direttiva 1999/31/CE che, per esplicita dichiarazione, costituisce anche un riferimento per l’applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili di settore ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, Parte II (IPPC). In particolare, all’art. 4 il D.Lgs. n. 36/2003 classifica le discariche nelle seguenti categorie:

a)  discariche per rifiuti inerti;

b)  discariche per rifiuti non pericolosi;

c)  discariche per rifiuti pericolosi.

Occorre specificare che non vi è un’immediata corrispondenza tra tipologia di rifiuti e tipologia di discarica in quanto vigono criteri di ammissibilità̀ che possono escludere un rifiuto dall’ammissibilità̀ nella discarica omologa, mentre consentono l’ammissione di rifiuti classificati pericolosi in una discarica per rifiuti non pericolosi, oltre ad ammettere sempre il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l’ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.

 

Deposito sotterraneo

Il D.Lgs. n. 36/2003 disciplina inoltre il “deposito sotterraneo” definito come un impianto per il deposito permanente di rifiuti (inerti, pericolosi o non pericolosi) situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale ad esempio una miniera di potassio o di sale.

L’allegato 1 dello stesso decreto contiene i criteri costruttivi e gestionali per le diverse tipologie di discarica, incluso il deposito sotterraneo, mentre l’allegato 2 stabilisce le modalità̀ di gestione, le procedure comuni di sorveglianza e controllo durante la fase operativa e post-operativa di una discarica e gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure di chiusura di una discarica durante la fase post-operativa e per il ripristino ambientale del sito medesimo, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull’ambiente ed individuare le adeguate misure correttive.

Le differenze tra le diverse tipologie di discariche in termini strutturali riguardano i requisiti minimi della barriera geologica (permeabilità̀ e/o spessori), della copertura finale e la necessità o meno di sistemi di drenaggio e raccolta del percolato e/o di sistemi di captazione del biogas (richiesti solo per rifiuti biodegradabili).

L’art. 6 del D.Lgs. n. 36/2003 stabilisce a priori i rifiuti non ammissibili in discarica e in depositi sotterranei (14 tipologie):

a)  rifiuti allo stato liquido;

b)  rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B);

c)  rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione

totale ≥1%;

d)  rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione

totale ≥5%;

e)  rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (H9);

f)  rifiuti – sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di

sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull’uomo e/o sull’ambiente non sono noti (es. rifiuti di

laboratorio);

g)  rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi e per prodotti fitosanitari;

h)  materiale specifico a rischio e materiali ad alto rischio, comprese le proteine animali e i grassi

fusi da essi derivati;

i)  rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB in quantità >50 ppm;

l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità > 10 ppb;

m)  rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti o sono contaminati da CFC e HCFC in

quantità >0,5% (peso riferito al materiale di supporto);

n)  rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di

ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull’uomo e sull’ambiente non siano noti;

o)  pneumatici interi fuori uso a partire dal 16/07/2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in

entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con De >1400 mm;

p)  rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) >13 MJ/kg a partire dal 1/01/2014 (data più volte prorogata) ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate.

L’art.7 dello stesso decreto stabilisce che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, ad eccezione dei rifiuti inerti in cui il trattamento non sia tecnicamente fattibile e dei rifiuti il cui trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre le ripercussioni negative sull’ambiente e sulla salute umana, riducendo la quantità̀ o la pericolosità̀ dei rifiuti e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa.

 

Termine temporale per le discariche già autorizzate

L’art.17 del D.Lgs. n.36/2003 stabilisce però un termine per le discariche già autorizzate al 27/03/2003 per continuare a ricevere i rifiuti per cui erano autorizzate in origine, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità̀ previsti dalla norma tecnica previgente (DCI 27/07/1984). Tale termine, originariamente previsto nel 16/07/2005 nel rispetto della normativa comunitaria, è stato più̀ volte prorogato, con l’eccezione delle discariche di tipo IIA o per inerti che ricevevano rifiuti contenenti amianto, per cui i nuovi criteri vigono invece dal dicembre 2005. Le ripetute proroghe sono state concesse a causa delle diverse problematiche applicative evidenziatesi fin dalla sua emanazione. L’ultima proroga è stata concessa con d.l. n.208/2008, come convertito dalla legge n.13/2009, fino al 30/06/2009, ulteriormente prorogabile su richiesta motivata, con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione

tecnica e limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o non pericolosi, fino al termine massimo del 31/12/20091.

 

Criteri di ammissibilità

Per quanto attiene ai criteri di ammissibilità̀ il primo decreto che li stabiliva è il DM 13/03/2003, praticamente contemporaneo al D.Lgs. n.36/2003, che è stato definito prima dell’emanazione della decisione 2003/33/CE di riferimento ed ha stabilito i criteri e le procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi della Direttiva 1999/31/CE. Quindi, ai fini di un migliore allineamento con tale decisione e della necessità di colmare alcune lacune, in data 13/09/2005 il DM in questione è stato abrogato e sostituito dal DM 3/08/2005. Tale decreto è stato operativo, in virtù̀ delle sopracitate deroghe, soltanto per un breve periodo, finché, al fine di sanare le problematiche applicative irrisolte, è stato emanato il DM 27/09/2010, tuttora vigente. Quest’ultimo, come del resto i suoi predecessori, oltre ai criteri di ammissibilità̀, stabilisce anche le relative procedure, riportate in Tabella 1.

Ambiente: D.Lgs. 152/06 Acque. Smaltimento di reflui di condensa provenienti da compressori

Ambiente: D.Lgs. 152/06 Acque. Smaltimento di reflui di condensa provenienti da compressori

La Cassazione sanziona lo scarico di reflui di condensa provenienti da compressori


Integra il reato di scarico abusivo il recapito nella conduttura delle acque bianche meteoriche, in violazione del regime autorizzatorio, dei reflui di condensa provenienti dai compressori, che vanno qualificati come reflui industriali. Nella specie, la S.C. ha escluso che trovasse applicazione l’art. 14 della legge Reg. Piemonte 26 marzo 1990, n.13 sugli scarichi assimilabili a quelli civili.


RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 31 marzo 2011, il Tribunale di xxx ha condannato l’imputato alla pena dell’ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1, perché, in qualità di legale rappresentante di una società autorizzata allo scarico nelle acque superficiali di reflui misti industriali e domestici, collegando lo scarico dei reflui di condensa dei compressori alla conduttura delle acque bianche meteoriche, effettuava uno scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni del provvedimento autorizzatorio.

Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento. L’imputata lamenta, in primo luogo, l’erronea applicazione della norma incriminatrice, perché l’autorizzazione era stata regolarmente rilasciata dalla Provincia e la qualità degli scarichi era risultata perfettamente a norma, in presenza del mero collegamento delle acque industriali con il tubo delle acque bianche, senza il superamento dei valori limite di emissione.

 

Troverebbe applicazione, nel caso in esame, la L.R. Piemonte n. 13 del 1990, art. 14, il quale comprende tra gli scarichi assimilabili a quelli civili quelli derivanti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense, o che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi. Tale ultima disposizione giustificherebbe, in sostanza, il collegamento del tubo delle acque industriali a quello delle acque bianche.

L’imputata denuncia, in secondo luogo, la carenza di motivazione con riferimento alla qualità e quantità degli scarichi.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, perché attengono entrambi alla configurabilità della contestata violazione in presenza del collegamento del tubo delle acque industriali a quello delle acque bianche e in mancanza del superamento dei valori limite di emissione – è infondato.

 

Con motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, il Tribunale ha chiarito che la società dell’imputata avrebbe dovuto far confluire l’acqua dei compressori nello scarico autorizzato, per consentire il campionamento attraverso l’apposito pozzetto e che il collegamento di tale scarico alle acque meteoriche configura di per sè una violazione del regime autorizzatorio, che esclude ogni rilevanza dell’eventuale superamento dei valori limite di emissione.

 

La violazione riscontrata consiste, in altri termini, nell’avere effettuato lo scarico in modo tale da non consentire che i controlli da parte dell’autorità amministrativa si svolgessero secondo le modalità indicate nell’autorizzazione.

 

Nè può valere a superare tali rilievi il richiamo della difesa alla L.R. Piemonte n. 13 del 1990, art. 14, perché dalla semplice lettura di tale disposizione, la quale individua le tipologie di scarichi assimilabili agli scarichi civili, emerge che essa si riferisce solo a quelli provenienti da servizi igienici, cucine, mense od analoghi a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi, evidentemente escludendo i reflui di condensa dei compressori oggetto del presente procedimento.

Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

APPARECCHI A PRESSIONE: TUBAZIONI

01.0 – APPARECCHI A PRESSIONE TUBAZIONI

Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011

L’articolo 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Inail è l’ente preposto alla effettuazione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale.

In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all’Istituto e la volontà̀ di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità̀ tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica.

Nello specifico il presente elaborato descrive le fasi di cui si compone l’attività tec- nica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica) delle tubazioni.

Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità̀ per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità̀ per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti all’utenza.

Fonte: INAIL

 

Tavola Rotonda Aquatechnik Group SpA

Si è svolta mercoledì 22 maggio la prima Tavola Rotonda di Animac presso la sede Congressi di Aquatechnik Group Spa.

Molto interessanti gli interventi dei relatori già annunciati (Ing. Massimo Rivalta per Animac, Dr. Vincenzo Greco Manuli per Aggreko e Ing. Gabriele Depinto per Aquatechnik Group SpA) cui si sono aggiunti quelli, inaspettati ma sicuramente non meno stimolanti, dell’Ing. Marco Felli per Auditech Srl e dell’Ing. Caprino per Energy Team.

La platea, molto interessata e numerosa, ha poi vivacizzato il pomeriggio con un appassionante dibattito  sul quadro normativo italiano per le apparecchiature a pressione.

Un ringraziamento particolare al Dr. Marco Petenà e al Dr. Paolo Petenà per l’ospitalità e la disponibilità.

 Visto il successo ottenuto in questo primo appuntamento Animac sta già pensando al prossimo. Per introdurre argomenti di particolare interesse o per ospitare o sponsorizzare l’evento è sufficiente inviare una mail a:

m.rivalta@me.com oppure chiamare il 335 535.7117. 

Tavola Rotonda Animac


Il 22 maggio un interessante dibattito su argomenti di attualità.

Scientia potentia est…  

journey inside the compressed air system

Seminar

Legislationapplicable forms, energy efficiency

and civil and criminal liability relating to compliance 

with current legislation on pressure equipment

Ing. Massimo RIVALTA (ANIMAC president and forensic engineer)

Una vetrina privilegiata  per gli operatori del settore

Una vetrina privilegiata  per gli operatori del settore

A partire da questo numero di Animac News vogliamo offrire una vetrina privilegiatahttps://animac.it/wp-content/uploads/2022/09/01-2022-03-ANIMAC-NEWS.pdf agli operatori del settore, come a tutte le aziende che fossero interessate.

Per fruire del servizio è sufficiente contattare l’ing. Rivalta (335 535.71.17) e concordare argomento e testo. La vetrina non vuole essere pubblicità ma rappresentare le aziende attraverso le proprie capacità e farle conoscere ad un pubblico più vasto.

In questa occasione ospitiamo un interessante intervento del dr. Salvatore Bevilacqua di Riem Italy s.r.l.. Buona lettura.

01 2022 03 ANIMAC NEWS