Tubazioni: Prima verifica periodica

05.0 – Prima verifica periodica di tubazioni

In generale, una verifica periodica è finalizzata ad accertare:

  • la conformità̀ alle modalità̀ di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso dell’attrezzatura,
  • il suo stato di manutenzione e conservazione,
  • il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante o specifiche per l’attrezzatura di lavoro,
  • l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

Poiché́ la prima delle verifiche periodiche prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro, nel caso delle tubazioni e in aggiunta ai controlli che si effettueranno anche nelle verifiche periodiche successive, in occasione della prima delle verifiche periodiche si deve:

  1. individuare la tubazione (o la/e linea/e che la comprendono), oppure le tuba- zioni facenti parte di un insieme divisibile oppure l’unità indivisibile con la/le tubazione/i che comprende. Qualora non fattibile altrimenti, le tubazioni possono essere individuate a mezzo P&Id e/o disegno costruttivo;
  2. verificare la corrispondenza delle matricole rilasciate dall’Ispesl o dall’Inail all’atto della dichiarazione della loro messa in servizio ex art. 6 del d.m. 329/04 o della loro riqualificazione ai sensi dell’art. 16 del d.m. 329/04;
  3. constatare la rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicu- rezza a quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio;
  4. verificare l’esistenza e la corretta applicazione delle istruzioni per l’uso del fabbricante.

Trattandosi della prima verifica periodica, essa consiste inoltre nei seguenti esami e controlli:

  1. esame documentale;
  2. controllo della funzionalità̀ dei dispositivi di protezione;
  3. controllo dei parametri operativi.

I controlli di cui alla lettera a) consistono in:

  • esistenza e correttezza della dichiarazione di conformità: modulo di certificazione, numero certificato, limiti ammissibili, identificazione dell’attrezzatura, etc…15;
  • verifica disegni costruttivi e/o P&Id;
  • installazione conforme alle indicazioni riportate nel manuale d’uso e alla dichiarazione di corretta installazione16;
  • esistenza e documentazione dei dispositivi di protezione e controllo in conformità̀ al manuale d’uso dell’insieme o alla relazione tecnica dell’attrezzatura;
  • relazione tecnica di cui all’art. 6 del d.m. 329/04, con eventuali allegati datasheet dei dispositivi di sicurezza (calcoli portate, tarature, etc,);
  • registro di controllo di cui all’art. 71 del d.lgs. 81/08;
  • verbale di verifica di messa in servizio per le attrezzature soggette a tale regime;
  • verbale di eventuali riparazioni per attrezzature soggette al regime dell’art. 14
  • del d.m. 329/04;
  • verbale di riqualificazione periodica di cui all’art. 16 del d.m. 329/04 ove esistente (spesso indicato nel seguito con la dicitura ‘verbale di qualifica Inail’).

I controlli di cui alla lettera b) possono essere effettuati con prove a banco oppure con simulazioni oppure, qualora non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio.

In particolare l’accertamento dell’efficienza delle valvole di sicurezza può̀ avvenire o direttamente (prove a banco, simulazioni, in esercizio), oppure verificando che il verbale della loro ultima taratura sia ancora entro i limi- ti di validità̀. Detto verbale può̀ essere sostituito dalla dichiarazione CE del fabbricante della valvola qualora la taratura originaria sia in corso di validità̀ rispetto alla periodicità̀ di verifica dell’attrezzatura/insieme.

Ad esempio: nel caso di una tubazione con periodicità̀ di verifica periodica pari a 5 anni (dichiarazione di messa in servizio nel 2011, PVP prevista nel 2016), se la valvola di sicurezza ha una dichiarazione di conformità̀ datata 2012 e il fabbricante della valvola di sicurezza non ha indicato alcuna scadenza di revisione della tara- tura nel manuale d’uso, la taratura della valvola avrà̀ validità̀ fino al 2017, e una PVP eseguita nel 2016 potrà̀ avvalersi della dichiarazione CE della valvola di sicurezza.

Diversamente, se il fabbricante della valvola ha indicato nel manuale d’uso la necessità di tararla ogni tre anni, all’atto della PVP il verificatore dovrà̀ accertarne direttamente l’efficienza.

Per quanto già̀ oggetto di controllo all’atto della verifica di messa in servizio laddove prevista, sarà̀ sempre bene controllare che lo scarico dei dispositivi di sicurezza avvenga in modo da non arrecare danni alle persone.

L’installazione di valvole d’intercettazione sull’entrata e sull’uscita dei condotti delle valvole di sicurezza è consentita qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l’uso, su motivata richiesta del datore di lavoro in particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o comunque nocivi.

Le valvole di intercettazione devono essere piombate in posizione di apertura a cura dell’Inail o delle ASL ai quali vanno segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni del sigillo (comma 4.3.1.2. dell’allegato II del d.m. 11 aprile 2011).

Tali intercettazioni vengono in genere inserite per usi manutentivi sui dispositivi di protezione, ma il loro impiego è subordinato a una attenta analisi dei rischi che includa le misure di sicurezza nel caso di loro impiego, prevedendo dispositivi di protezione alternativi.

Per gli insiemi, l’installazione di tali intercettazioni deve essere stata prevista dal fabbricante dell’insieme.

I controlli di cui alla lettera c) sono finalizzati all’accertamento che i parametri operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti. Il controllo deve avvenire in campo leggendo i valori disponibili (pressione, temperatura, portate, livelli, etc.) ed eventualmente in sala controllo nel caso di accessori di controllo a trasduzione di segnale.

Si fa notare che i dispositivi di protezione e controllo possono essere installati sulla tubazione oggetto della verifica ovvero sulle attrezzature collegate dalla tubazione stessa.

Durante la verifica di funzionamento devono anche essere annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione intercorsi accertandone la correttezza in base alle istruzioni per l’uso rilasciate dal fabbricante o alle procedure di cui all’art. 14 del d.m. 329/04.

L’Inail e i soggetti abilitati dovranno adottare i modelli di scheda tecnica ed i verbali riportati nell’allegato IV del d.m. 11 aprile 2011 sui quali deve essere presente solo l’intestazione dell’ente o del soggetto che ha effettuato la verifica, non entrambi i loghi.

Ove la verifica abbia evidenziato situazioni di criticità̀ o inadeguatezza per l’esercizio in sicurezza della tubazione, il verificatore deve ordinare il divieto d’uso della tubazione (o linea o insieme), rilasciando la scheda tecnica e il verbale con esito negativo.

Il datore di lavoro deve comunicare alla sede Inail competente per territorio la cessazione dell’esercizio, l’eventuale trasferimento di proprietà̀ dell’attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l’inserimento in banca dati.

Fonte: INAIL

Tubazioni: Dichiarazione di messa in servizio/immatricolazione

04.0 – Dichiarazione di messa in servizio/immatricolazione di tubazioni

Il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’allegato VII del d.lgs. 81/08, ne dà immediata comunicazione all’Inail.

Tale comunicazione, da effettuarsi utilizzando la modulistica disponibile sul sito Inail, si configura come dichiarazione di messa in servizio ai sensi dell’art. 6 del d.m. 329/2004.

Pertanto, all’atto della messa in servizio delle tubazioni il datore di lavoro, in qualità̀ di utilizzatore delle stesse, invia all’Unità operativa territoriale Inail competente per territorio la dichiarazione di cui all’art. 6 del d.m. 329/04. A tale dichiarazione il datore di lavoro deve allegare:

  1. a)  l’elenco delle singole tubazioni9 o linee di tubazioni, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;
  2. b)  una relazione tecnica, con lo schema dell’impianto, recante le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
  3. c)  una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l’installazione è stata eseguita in conformità̀ a quanto indicato nel manuale d’uso;
  4. d)  un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso o sottoposti a fatica oligociclica.

Per le tubazioni certificate ai sensi del d.lgs. 93/2000 e s.m.i. non escluse dal campo di applicazione del d.m. 329/04, ma ricadenti nelle esclusioni previste dall’art. 5 dello stesso decreto, la dichiarazione di messa in servizio presentata dall’utilizzatore costituisce l’atto autorizzativo all’esercizio.

In particolare si ricorda che nel caso di insiemi esclusi dalla verifica di messa in servizio ai sensi dell’art. 5 del d.m. 329/04 l’efficienza degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di controllo deve essere stata verificata dall’organismo notificato competente per la certificazione o dall’ispettorato degli utilizzatori competente per l’istallazione, e deve risultare dalle documentazioni allegate alla dichiarazione di messa in servizio.

Per le tubazioni certificate ai sensi del d.lgs. 93/2000 e s.m.i. che non ricadono nelle esclusioni previste dagli artt. 2 e 5 del d.m. 329/04, l’utilizzatore deve anche richiedere all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente per territorio la verifica di messa in servizio di cui all’art. 4 del d.m. 329/04 fornendo le informazioni e la documentazione indicate dall’art. 6 del d.m. 329/0412. È consentita la temporanea messa in funzione di tali tubazioni ai soli fini della verifica di messa in servizio.

Al termine della verifica di messa in servizio l’Inail consegna all’utilizzatore l’attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati (verbale di verifica di messa in servizio). Se la verifica ha esito positivo, il verbale completa la documentazione presentata con la dichiarazione di messa in servizio e l’utilizzatore può̀ mettere in servizio le tubazioni; se la verifica ha esito negativo, il verbale ne indica espressamente il divieto d’uso.

L’Unità operativa territoriale Inail esamina la documentazione trasmessa dal dato-re di lavoro con la dichiarazione di messa in servizio, effettua la verifica di messa in servizio laddove prevista, assegna una matricola a ciascuna tubazione o linea di tubazioni -sia che si tratti di tubazioni/linee dichiarate come attrezzature singole, sia che facciano parte di insiemi- e le comunica al datore di lavoro.

Solo nel caso di tubazioni facenti parte di un insieme dichiarato dal datore di lavoro come “unità indivisibile” (art. 4.3.1.b dell’allegato II del d.m. 11 aprile 2011) verrà assegnata una sola matricola per tutto l’insieme e la periodicità̀ di verifica delle tubazioni seguirà̀ la periodicità̀ dell’intero insieme (unica e pari alla minore tra le periodicità̀ corrispondenti alle attrezzature costituenti l’insieme).

Il datore di lavoro deve comunicare all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente per territorio, la cessazione dell’esercizio, il trasferimento di proprietà̀ e lo spostamento (in quest’ultimo caso è anche necessario dichiarare una nuova messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme), al fine di consentire l’aggiornamento della banca dati informatizzata.

 

Fonte: INAIL

Tubazioni: Campo d’applicazione ed esclusioni

03.0 – Campo d’applicazione ed esclusioni

Secondo il d.m. 11 aprile 2011, sono soggette a verifiche periodiche le tubazioni di cui all’allegato VII del d.lgs. 81/08, ferme restando le disposizioni previste dal d.m. 329/04.

Quest’ultimo esclude dal suo campo di applicazione, e quindi anche dall’obbligo della dichiarazione di messa in servizio da parte dell’utilizzatore e dall’assoggettamento alle verifiche di primo impianto e periodiche:

  • le tubazioni già escluse dal campo di applicazione del d.lgs. 93/20003 e s.m.i.;
  • le tubazioni con pressione massima ammissibile non superiore a 0,5 bar;
  • le tubazioni o gli insiemi di tubazioni previsti dall’articolo 3, comma 3 del d.lgs. 93/2000 e s.m.i.;
  • le tubazioni di collegamento, all’interno di un sito industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di esercizio, a partire dall’ultimo limite del- l’impianto stesso (giunto flangiato o saldato);
  • le tubazioni destinate al riscaldamento o al raffreddamento dell’aria;
  • i serpentini ad afflusso libero nell’atmosfera o ad afflusso libero in liquidi con pressione non superiore a 0,5 bar;
  • le tubazioni con DN4 minore o uguale a 80;
  • le tubazioni che collegano attrezzature a pressione che risultano singolarmente escluse dal campo di applicazione dello stesso d.m. 329/04.

Ancora il d.m. 329/04 (al punto h del suo art. 11 e nella Tabella dell’Allegato B) esclude dalle verifiche di riqualificazione periodica:

  • le tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi surriscaldati del gruppo 2 e rientranti nella I e II categoria secondo i criteri definiti dal d.lgs. 93/2000 e s.m.i.;
  • tutte le tubazioni contenenti liquidi del gruppo 2.

Viceversa, le tubazioni installate e in esercizio in luoghi di lavoro e non rientranti in una delle tipologie sopra elencate sono soggette a verifiche periodiche (prima verifica periodica e successive) secondo le periodicità̀ e del tipo indicati nel- l’allegato VII del d.lgs. 81/08; più in generale per le tubazioni soggette a verifiche periodiche la successione di adempimenti resi obbligatori dal d.m. 329/04 e dal d.lgs. 81/08, con le modalità̀ previste dal d.m. 11 aprile 2011, è la seguente:

  1. per le tubazioni fabbricate in conformità̀ al d.lgs. 93/2000 e s.m.i.:
    • dichiarazione di messa in serviziocosì come previsto dall’art. 6 del d.m. 329/04, con richiesta di verifica di messa in servizio ed esecuzione della verifica di messa in serviziocosì come previsto dall’art. 4 del d.m. 329/04, tranne che per le tubazioni facenti parte di insiemi esclusi dall’art. 5 comma 1 lettera d) del d.m. 329/04;
    • sola dichiarazione di messain servizio per le tubazioni facenti parte di insiemi ricadenti nell’art. 5 comma 1 lettera d) del d.m. 329/04 (e dunque esclusi dal controllo della messa in servizio);
    • richiesta di prima verifica periodicaai sensi dell’art.71comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ove non ricorrano le esclusioni di cui all’art. 11 del d.m. 329/04;
    • verifiche periodichecosì come regolamentate dall’art.71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e dal d.m. 11 aprile 2011 per tubazioni installate in luoghi di lavoro5.
  2. esclusivamente per le tubazioni fabbricate in assenza di apposite disposi- zioni legislative (ovvero non certificate secondo il d.lgs. 93/2000 e s.m.i.) e installate prima dell’entrata in vigore del d.m. 329/04: denuncia del datore di lavoro (in qualità̀ di utilizzatore) e intervento di riqualificazione del soggetto preposto così come indicato nell’art. 16 del d.m. 329/04. A conclusione dell’iter di verifica di riqualificazione, alle tubazioni si applica il regime delle verifiche periodiche previste dall’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 con le modalità̀ indicate nel d.m. 11 aprile 2011 (punto 4 precedente).

In ogni caso, anche se le tubazioni non rientrano tra quelle soggette a verifiche periodiche ai sensi del d.m. 11 aprile 2011, il datore di lavoro è tenuto agli altri adempimenti previsti dall’art. 71 del d.lgs. 81/08 e in particolare a quelli indicati al comma 8.

 

Fonte: INAIL

 

Tubazioni: Adempimenti allegato II al d.m. 11 aprile 2011 –

02.0 Introduzione

L’allegato II al d.m. 11 aprile 2011 disciplina le modalità̀ di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature a pressione individuate nell’allegato VII del d.lgs. 81/08.
Ai sensi dell’art. 71, commi 11 e 12, del d.lgs. 81/08, l’Inail è titolare della prima delle verifiche periodiche1: a far data dal 23.05.2012 il datore di lavoro che esercisce attrezzature a pressione ricadenti tra quelle richiamate dall’allegato VII del d.lgs. 81/08 (e s.m.i.) deve richiedere all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente per territorio l’effettuazione della prima delle verifiche periodiche, con le scadenze indicate nell’allegato stesso.

In generale, secondo il d.m. 11 aprile 2011, il datore di lavoro che esercisce un’attrezzatura o un insieme a pressione deve effettuare i seguenti adempimenti:

  • comunicare la messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme a pressione all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente per territorio. Se l’attrezzatura/insieme non è esclusa/o dal controllo di messa in servizio ai sensi dell’art. 5 del d.m. 329/04, prima di metterla/o in servizio il datore di lavoro dovrà̀ richiedere che venga sottoposta/o alla verifica di messa in servizio ai sensi dell’art. 4 del d.m. 329/04;
  • richiedere la prima delle verifiche periodiche all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente per territorio; tale verifica è da effettuarsi secondo la periodicità̀ di cui all’allegato VII del d.lgs. n. 81/08, che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro. La prima verifica periodica prevede, oltre ai controlli di sicurezza, la compilazione di una scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura o dell’insieme, al fine di consentirne l’iscrizione nella banca dati informatizzata di cui all’art. 3, comma 1 del d.m. 11 aprile 2011;
  • comunicare all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente per territorio la cessazione dell’esercizio, il trasferimento di proprietà̀ e lo spostamento (in qust’ultimo caso è anche necessario dichiarare una nuova messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme), al fine di consentire l’aggiornamento della banca dati informatizzata.

Nel caso di attrezzature o di insiemi comprendenti attrezzature esercite in regime di scorrimento viscoso o fatica oligociclica, ulteriore obbligo del datore di lavoro è sottoporre tali attrezzature alle prescrizioni tecniche vigenti in materia; le autorizzazioni all’ulteriore esercizio vengono rilasciate dall’Inail sulla base della valutazione effettuata dal datore di lavoro ai sensi della Circolare Ispesl n. 48/2003.

Il presente documento descrive la procedura per l’espletamento della prima delle verifiche periodiche su tubazioni. Tale tipologia di attrezzature rientra anche nel campo di applicazione del d.m. n. 329 del 1.12.2004, dal titolo «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93», le cui disposizioni rimangono valide ai sensi dell’art. 6 del d.m. 11 aprile 2011.

La Direttiva europea di prodotto che, ai fini e definendo gli obblighi della certifica- zione CE, stabilisce i requisiti di progettazione, fabbricazione, verifica all’atto costruttivo di una attrezzatura a pressione, è la Pressure Equipment Directive (PED). La Direttiva PED (n. 97/23/CE – recepita dall’Italia con il d.lgs. 93/2000 – integrata dalla più̀ recente 2014/68/UE, recepita dall’Italia con il d.lgs. 26/2016 che ha solo modificato il d.lgs. 93/2000) definisce come ‘tubazioni’ i “componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi allorché́ essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni.”

Si tenga presente che in Italia fino all’entrata in vigore del d.lgs. 93/2000 le norme di sicurezza previste dalle leggi e dai regolamenti sugli impianti e sui recipienti soggetti a pressione (R.D. 824/27, d.m. 21.11.1972) non consideravano le tubazioni, e per- tanto la loro costruzione era regolamentata dal D.P.R. 547/55 (Capo II – Impianti, apparecchi e recipienti soggetti a pressione art. 241 – Requisiti di resistenza) che stabiliva generici requisiti di resistenza e di idoneità̀ secondo la destinazione d’uso, senza per altro stabilire regimi omologativi o di verifica. Dunque è solo con l’entrata in vigore del d.lgs. 93/2000 (ovvero dal 29.05.02) che la normativa italiana inizia a considerare le tubazioni alla stessa stregua delle altre attrezzature a pressione, imponendo che vengano fabbricate nel rispetto dei requisiti essenziali della PED, a meno che non godano delle esclusioni soggettive riportate nella direttiva stessa.

Per quanto riguarda il regime di verifica (di installazione e di esercizio), esso è stato introdotto con il d.m. 329/04, rivolto agli utilizzatori; come s’è detto, le sue disposizioni rimangono valide ai sensi dell’art. 6 del d.m. 11 aprile 2011. È importante sottolineare che il d.m. 329/04 si applica alle attrezzature e agli insiemi a pressione fabbricati in conformità̀ alla PED e alle attrezzature (in precedenza denomina- te ‘apparecchi’) a pressione costruite secondo il regime previgente; pertanto per le tubazioni costruite in assenza di disposizioni legislative speciali, oltre a regolamentare le verifiche all’atto della messa in servizio e durante l’esercizio, si è reso necessario stabilire un “percorso di riconoscimento” dei requisiti di resistenza e idoneità̀ all’uso non certificati in precedenza, attraverso l’ormai nota procedura di “valutazione dello stato di conservazione ed efficienza” prevista dall’art. 16 del d.m. 329/04 che non sarà̀ trattata in queste istruzioni operative.

Fonte: INAIL

APPARECCHI A PRESSIONE: TUBAZIONI

01.0 – APPARECCHI A PRESSIONE TUBAZIONI

Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011

L’articolo 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Inail è l’ente preposto alla effettuazione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale.

In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all’Istituto e la volontà̀ di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità̀ tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica.

Nello specifico il presente elaborato descrive le fasi di cui si compone l’attività tec- nica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica) delle tubazioni.

Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità̀ per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità̀ per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti all’utenza.

Fonte: INAIL